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Prefazione

Il panorama degli incentivi per l’innovazione delle imprese italiane nel 2026 si presenta con una peculiarità importante: convivono due regimi differenti, a seconda del periodo in cui l’investimento è stato effettuato. Da un lato, il credito d’imposta Transizione 5.0 per gli investimenti realizzati nel biennio 2024-2025, che entra nella sua fase conclusiva con scadenze stringenti. Dall’altro, il nuovo iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, che sostituisce il meccanismo del credito d’imposta con un sistema di super-deduzioni .

In questo articolo facciamo chiarezza su entrambi i regimi, con particolare attenzione ai requisiti tecnici, alle scadenze da rispettare e agli aspetti critici che ogni impresa deve conoscere per non incorrere in errori procedurali.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 (investimenti 2024-2025)

Per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, rimane operativo il credito d’imposta disciplinato dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (convertito in Legge n. 56/2024) e dal decreto attuativo MIMIT del 24 luglio 2024.

I requisiti fondamentali

Per accedere al credito d’imposta, l’investimento deve rispettare due condizioni essenziali:

  • Digitalizzazione: i beni devono essere strumentali alla transizione digitale e rispondere ai requisiti di “bene 4.0” secondo gli Allegati A e B della Legge 232/2016.
  • Risparmio energetico certificato: l’investimento deve garantire una riduzione misurabile dei consumi energetici pari ad almeno il 3% sul consumo energetico dell’intera struttura produttiva, oppure almeno il 5% sul consumo energetico del singolo processo interessato dall’investimento.

Il risparmio energetico deve essere attestato da una diagnosi energetica ante-intervento (che stima il risparmio conseguibile) e da una certificazione post-intervento (che verifica l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo), redatte entrambe da un tecnico certificato EGE o da una ESCo accreditata.

Le aliquote del credito d’imposta

Il credito d’imposta è modulato in base all’entità dell’investimento e al livello di risparmio energetico ottenuto.

Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, l’aliquota può arrivare fino al 35% con il risparmio minimo, fino al 40% con un risparmio medio (6-10% sulla struttura o 10-15% sul processo), e fino al 45% per risparmi superiori (oltre 10% sulla struttura o oltre 15% sul processo).

Per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro, l’aliquota è fissa al 25%, indipendentemente dal risparmio energetico conseguito. Per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro, l’aliquota è del 15%.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di completamento dell’investimento.

Il nuovo iperammortamento 2026 (investimenti dal 2026)

Con la Legge di Bilancio 2026, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, il meccanismo cambia radicalmente: si passa dal credito d’imposta all’iperammortamento con super-deduzioni.

Non si tratta più di un credito da utilizzare in compensazione, ma di una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile. In pratica, l’impresa può portare in deduzione dal reddito d’impresa un importo superiore a quello effettivamente pagato per l’investimento.

Le aliquote di maggiorazione variano in base allo scaglione di investimento:

  • Fino a 2,5 milioni di euro: maggiorazione del 180%
  • Da 2,5 a 10 milioni di euro: maggiorazione del 100%
  • Da 10 a 20 milioni di euro: maggiorazione del 50%

Esempio pratico: per un macchinario del costo di 1.000.000 di euro, con coefficiente di ammortamento del 15%, la deduzione fiscale nel primo anno sarà calcolata su 1.800.000 euro (maggiorazione del 180%), con un beneficio fiscale che può superare il 40% dell’investimento.

Le novità introdotte con la conversione del DL 175/2025

La Legge 15 gennaio 2026, n. 4 (conversione del D.L. n. 175/2025), entrata in vigore il 21 gennaio 2026, ha introdotto importanti chiarimenti:

  • Divieto di cumulo interpretato in via autentica: per i medesimi beni agevolabili, l’impresa non può presentare domanda sia per il credito d’imposta Transizione 5.0 (investimenti 2024-2025) sia per il credito d’imposta beni strumentali 4.0 ordinario.
  • Opzione obbligatoria: le imprese che avevano presentato entrambe le domande hanno dovuto esercitare un’opzione telematica entro il 27 novembre 2025, scegliendo uno dei due crediti.
  • Clausola di salvaguardia: se l’impresa opta per il 5.0 ma il beneficio non viene riconosciuto per esaurimento fondi, resta ferma la possibilità di accedere al credito 4.0 ordinario, nei limiti delle risorse disponibili.

Il vincolo “Made in UE”

Il nuovo iperammortamento introduce un vincolo significativo: i beni devono essere prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE) per poter beneficiare della maggiorazione. Per i moduli fotovoltaici, il vincolo è ancora più stringente: sono esclusi i moduli “standard” (categoria A del registro ENEA), mentre restano ammissibili solo quelli ad alta efficienza (categorie B e C).

Sono agevolabili:

  • Beni strumentali materiali 4.0: macchinari, impianti, robot, sistemi di movimentazione (Allegato A L. 232/2016);
  • Beni strumentali immateriali 4.0: software, sistemi ERP, piattaforme di intelligenza artificiale (Allegato B L. 232/2016);
  • Impianti per autoproduzione da fonti rinnovabili: fotovoltaico, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica, purché destinati all’autoconsumo.

Transizione 5.0 e ZES Unica: attenzione al cumulo

Un tema particolarmente delicato riguarda le imprese del Mezzogiorno che hanno programmato investimenti in aree ZES Unica. La Legge di Bilancio 2026 ha chiarito che il credito d’imposta ZES Unica non è cumulabile con la Transizione 5.0 per i medesimi beni. Le imprese devono quindi effettuare una scelta strategica preventiva, valutando quale dei due incentivi offra il vantaggio economico più conveniente in base a entità dell’investimento, natura tecnologica dei beni, aliquote applicabili e tempistiche di fruizione del beneficio.

Cosa cambia per le imprese: sintesi operativa

Per aiutarti a orientarti, ecco un riepilogo delle principali differenze tra i due regimi.

  • Per il credito 5.0 (investimenti 2024-2025), il meccanismo è un credito d’imposta da utilizzare in compensazione F24, con aliquote fino al 45%. È obbligatorio dimostrare un risparmio energetico certificato tramite diagnosi ex ante ed ex post. Le scadenze sono fissate al 28 febbraio 2026 per l’invio della comunicazione di completamento al GSE. Non è previsto un vincolo di produzione UE.
  • Per il nuovo iperammortamento (investimenti 2026-2028), il meccanismo è una maggiorazione del costo deducibile (iperammortamento) con percentuali del 180%, 100% o 50% a seconda dello scaglione di investimento. Non è richiesta la dimostrazione del risparmio energetico, ma è obbligatorio il vincolo “Made in UE” per i beni acquistati. Le scadenze saranno definite con un successivo decreto attuativo.

Il ruolo strategico della progettazione

La principale lezione che emerge dal panorama degli incentivi 2026 è che la progettazione viene sempre prima del beneficio. Che si tratti del credito d’imposta per gli investimenti passati o del nuovo iperammortamento, un investimento va pianificato con cura, verificando a monte:

  • la sussistenza dei requisiti tecnici;
  • la compatibilità con altri incentivi;
  • la capacità di produrre la documentazione necessaria;
  • la sostenibilità finanziaria del progetto.

Noi di C PLUS non ti seguiamo solo nella comunicazione e nel branding. Possiamo affiancarti anche nella pianificazione strategica degli investimenti, aiutandoti a:

  • Comprendere se i tuoi investimenti rientrano nei parametri Transizione 5.0 o nel nuovo iperammortamento;
  • Valutare la convenienza tra le diverse opzioni agevolative;
  • Predisporre la documentazione necessaria per accedere agli incentivi;
  • Raccontare il tuo investimento e la tua crescita attraverso i nostri strumenti di comunicazione.

Conclusione

Il 2026 è un anno di transizione per gli incentivi all’innovazione delle imprese italiane. Da un lato si chiude la fase del credito d’imposta Transizione 5.0, con scadenze improrogabili fissate al 28 febbraio 2026. Dall’altro, si apre una nuova stagione con l’iperammortamento, che promette maggiorazioni fino al 180% ma introduce nuovi vincoli, come il “Made in UE” e l’incompatibilità con la ZES Unica.

Il consiglio è di non arrivare all’ultimo momento: inizia fin da ora a pianificare i tuoi investimenti e a verificare la fattibilità tecnica e amministrativa del progetto.

Hai un progetto di investimento in programma? Contattaci per una consulenza personalizzata: ti aiutiamo a orientarti tra le opportunità e a raccontare al meglio la tua crescita.

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