L’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 disciplina divieti e limitazioni non solo per quanto riguarda le claim sull’etichettatura, ma anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti.

Quest’ultima viene definita, dalla direttiva 2006/114/CE come “ogni forma di messaggio in qualsiasi modo diffuso, nell’esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costruzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”.

I divieti e le indicazioni dell’articolo 7 vanno quindi applicati anche alla pubblicità ingannevole e a quella comparativa.

L’articolo in esame evidenzia anche il divieto di attribuire ad alimenti:

– proprietà benefiche o sanatorie, a eccezione di acque minerali naturali e prodotti destinati ad alimentazioni particolari;

– proprietà ed effetti non posseduti o comunque comuni a tutti i prodotti analoghi.

Il primo divieto è perentorio e riguarda precisamente “proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie”, non esiste alcuna restrizione invece a indicazioni su eventuali proprietà in grado di apportare sollievo o benessere alla salute, tenendo presente che invece l’art. 11 disciplina l’uso di messaggi riguardanti benefici generici.

Il secondo punto invece mira ad assicurare la lealtà delle operazioni commerciali; infatti la presenza di determinate claim in un prodotto che semplicemente segue le norme di produzione previste, sembrerebbe denunciare irregolarità nell’analogo prodotto dei competitor.

I divieti su queste ultime claim si applicano anche ad eventuali riferimenti sulle qualifiche professionali del responsabile commerciale, ancora una volta per evitare il rischio di essere fuorviante. Purtroppo però nonostante la normativa il rischio di possibili fraintendimenti continuano a esistere e allo stato della legislazione non è possibile alcuna forma di intervento in casi in cui l’etichetta sia conforme, ma suscettibile di indurre in errore il consumatore.

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