Entro il 30 giugno 2022, le Aziende che hanno ricevuto sovvenzioni nel 2021 sono obbligate a pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi ricevuti, se l’importo complessivo supera i 10.000 euro.

La Legge 124/2017 ha stabilito che, entro il 30 giugno di ogni anno, ogni Azienda è obbligata a pubblicare sul proprio sito internet, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che, invece, non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito delle associazioni di categoria a cui appartengono.

Tale obbligo riguarda i soggetti iscritti al Registro delle imprese in qualità di:

  • Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa).
  • Società di persone (Snc, Sas).
  • Ditte individuali (a prescindere dal regime contabile).
  • Società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono, invece, esclusi i liberi professionisti.

Come pubblicizzare gli aiuti e contributi pubblici?

aiuti-contributi-pubblici

Le Aziende che hanno ricevuto sovvenzioni pubbliche, devono riportare sul proprio sito aziendale le seguenti informazioni, per ciascun contributo:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari, indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza fornire informazioni sull’importo. Basterà inserire la seguente dicitura:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Quali sanzioni sono previste?

La norma prevede che coloro che violano l’obbligo di pubblicazione sono destinatari di:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • una sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda né alla pubblicazione né al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà una sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Per maggiori informazioni sull’argomento oppure per ricevere assistenza per la pubblicazione delle informazioni relativi agli aiuti, vi invitiamo a contattare il nostro team di esperti attraverso l’apposito modulo.