Esistono tutto un tipo di informazioni che è obbligatorio inserire nell’etichetta secondo il nuovo Regolamento Europeo.
Nel Regolamento (UE) n. 1169/2011 le indicazioni obbligatorie sull’etichetta, destinate all’informazione dei consumatori, sono distinte in obbligatorie in assoluto e obbligatorie in presenza di particolari esigenze.

Le obbligatorie in assoluto sono:
- nome del prodotto;
- elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o sostanza derivata o in esso contenuta usata nella preparazione che provochi reazioni nei soggetti allergici o intolleranti;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta o nominale;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore responsabile della commercializzazione;
- la dichiarazione nutrizionale.
Sull’etichetta tra le informazioni obbligatorie in presenza di particolari esigenze di informazione del consumatore, ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, devono esserci:
- le condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego, se necessarie;
- il paese d’origine e/o il luogo di provenienza, ove prescritti a norma dell’art. 26 del Regolamento o di altre specifiche norme comunitarie, mentre le nazionali, qualora non abbiano ricevuto l’assenso della Comunità europea, sono da intendersi soppresse;
- le istruzioni per l’uso, nel caso in cui l’omissione potrebbe non consentirne un uso adeguato;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcool in volume.
Quest’ultimo tipo di informazioni riguarda solo casi particolari o prescritti da specifiche norme, come ad esempio i prodotti ortofrutticoli.
Alcune delle informazioni devono poi figurare nello stesso campo visivo: denominazione dell’alimento; quantità netta/nominale e titolo alcolometrico effettivo.
Vanno aggiunte tra le diciture obbligatorie sull’etichetta anche quelle prescritte da norme specifiche sia comunitarie che nazionali, come la quantità minima di cacao e cioccolato e quella di frutta per i nettari.
Non figura invece tra le informazioni obbligatorie nell’art. 9 del Regolamento l’importantissima (soprattutto ai fini della rintracciabilità) informazione della dicitura del lotto.
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